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Pubblicato 19 giorni fa

Per cosa combattiamo, ogni giorno C'è una cosa che va detta con onestà, perché è il cuore della questione. A nove anni dall'entrata in vigore della 119/2017, una fetta consistente di famiglie italiane si è trovata, di fatto, esclusa dalla possibilità di mandare i propri figli al nido o alla materna. Non per una norma esplicita che lo vieti - perché la legge, sul piano formale, non vieta nulla in questi termini - ma per la combinazione concreta di: ✔️requisito di accesso fascia nido e materna (decadenza dall'iscrizione) ✔️disapplicazione amministrativa dell'opzione "copia di formale richiesta di vaccinazione" ✔️circolari regionali restrittive ✔️orientamento dei TAR poco favorevole alle istanze familiari Il risultato è una situazione in cui molti genitori non hanno opzioni operative percorribili per accedere ai servizi educativi per l'infanzia senza adeguarsi pienamente al calendario vaccinale. Sono nuclei familiari concreti, spesso giovani, in cui, quando va bene, uno dei due genitori si organizza per restare a casa. Quando va male, salta l'equilibrio economico. Quando va peggio, salta tutto: lavoro, salute, relazioni. È questa l'altra faccia della Legge 119/2017, un'infamia totale. Questa è la realtà materiale che la 119/2017, nella sua applicazione difforme dalla legge stessa, sta producendo nel 2026. Corvelva nasce e continua a operare ogni giorno anche per questo. Per ricordare che la corretta applicazione della legge è il minimo civile che un cittadino può chiedere allo Stato. E che, in attesa di un dibattito politico più ampio sull'obbligo vaccinale, almeno ciò che è già scritto nella legge venga applicato fino in fondo. In sintesi L'art. 3-bis stabilisce il regime in vigore: niente autocertificazione, tre opzioni di documentazione di cui una sistematicamente disapplicata. L'omissione è un termine tecnico, non una dichiarazione personale. Il ricorso al TAR è un'opzione ma non una scorciatoia: tempi lunghi, esito incerto, bambino fuori dall'asilo nel frattempo. La via più immediata, per chi è nella fascia 0-6, passa spesso dal confronto informato con il dirigente scolastico - al quale, da Corvelva, mettiamo a disposizione una guida dedicata. Continuiamo a combattere ogni giorno perché la Legge 119/2017 venga abolita e nel mentre perlomeno applicata per intero. Nelle prossime puntate: l'art. 4 (il "mito" delle classi separate), l'art. 5 (le disposizioni transitorie del primo anno, oggi lettura storica), e infine la chiusura con il cuore costituzionale, le sanzioni nel dettaglio e il vademecum finale. Seguici, condividi, conserva i post. Continuiamo a leggere la legge insieme. https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html

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Pubblicato 19 giorni fa

Il "mito" dell'omissione Un'altra confusione molto diffusa riguarda il termine "omissione" che compare nell'art. 3-bis tra le situazioni che la documentazione può attestare (esonero / omissione / differimento). Molti genitori, in buona fede, hanno interpretato questa parola come una possibilità di dichiarare unilateralmente che "stanno omettendo le vaccinazioni" e che quindi, la 119/2017 si disapplicherebbe automaticamente. Non è così. L'"omissione" nel linguaggio dell'art. 3-bis è un termine tecnico, non una dichiarazione di volontà. Indica una situazione documentata in cui una vaccinazione non è stata eseguita per ragioni cliniche o amministrative oggettive, e va attestata dal soggetto sanitariamente competente, di norma la stessa ASL nei propri atti. Quando arriva la lettera di diniego: la realtà del ricorso al TAR Cosa succede se la scuola, nella fascia 0-6, notifica al genitore una lettera di diniego all'iscrizione (o di decadenza dalla frequenza) sulla base di una documentazione ritenuta "non a posto"? Sul piano formale, la risposta è chiara: si può ricorrere al TAR con istanza di sospensione d'urgenza. Ma serve realismo sui tempi e sull'orientamento del giudice amministrativo. La realtà operativa è questa: una volta che la scuola notifica la lettera di diniego, il bambino resta a casa. Non frequenta. La sospensiva del TAR, quando arriva, può richiedere settimane o mesi. Una decisione di merito può richiedere anni. Va detto francamente: i TAR italiani, sul tema delle vaccinazioni pediatriche, hanno mostrato una tendenza largamente allineata alla posizione istituzionale - quando non apertamente sfavorevole alle istanze delle famiglie ricorrenti. La via giudiziaria esiste, ma non è una scorciatoia: è un percorso lungo, costoso e dall'esito incerto, durante il quale tuo figlio è già fuori dall'asilo. Per questo, accanto al ricorso, va presa sul serio un'altra strada - meno conosciuta e meno spettacolare, ma in molti casi più efficace sul piano operativo. La via del dirigente scolastico (e perché conta) Si chiama, semplicemente, applicare correttamente la legge prima del diniego. E passa per la figura del dirigente scolastico - il soggetto che, all'interno della cornice dell'art. 3-bis, ha un margine reale di discrezionalità nell'applicazione della norma. Un dirigente informato, che conosca davvero la 119/2017 e i suoi vincoli, è un dirigente che: ✔️ accetta la copia di formale richiesta di vaccinazione come l'opzione che la legge esplicitamente prevede ✔️valuta caso per caso le situazioni di documentazione di omissione/differimento certificata ✔️ evita di applicare meccanicamente circolari regionali che pretendono di derogare a norme di legge In altre parole: il dirigente è un alleato potenziale non per ragioni ideologiche, ma per rispetto della gerarchia delle fonti. Una legge dello Stato non può essere ristretta da una circolare regionale, e un dirigente che lo sa è un dirigente che applica la legge per intero. Proprio per questo, da Corvelva abbiamo preparato una guida specificamente rivolta ai dirigenti scolastici sulla corretta applicazione della 119/2017. È uno strumento che puoi condividere, presentare in segreteria, portare nei colloqui con la dirigenza. Aprire un confronto basato sul testo della legge - invece che subire le interpretazioni informali - è spesso il modo più rapido per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, prima che la procedura sfoci in un atto di diniego difficile da rovesciare. Siamo onesti al massimo con voi: sono rari i dirigenti non allineati o pronti a disapplicare una circolare, anche quando la stessa non avrebbe alcun valore giuridico

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Pubblicato 19 giorni fa

Cosa dice davvero la Legge 119/2017 - Parte 3: la scuola, e una norma applicata a metà Da dove ripartiamo Nelle prime due puntate abbiamo fissato il perimetro reale dell'obbligo (dieci vaccini, niente di più) e il fronte sanitario individuale: le tre vie di esenzione, la procedura ASL, la sanzione amministrativa con la sua "seconda chiamata" e la possibilità di opposizione. Ora entriamo nel vero terreno operativo della 119/2017: il rapporto tra famiglia, scuola e ASL. Ma lo facciamo con un taglio molto preciso. Perché qui - prima ancora di parlare di tempi, scadenze e adempimenti - c'è un fatto che riguarda direttamente i diritti dei genitori: la legge italiana sull'obbligo vaccinale non viene applicata fino in fondo. Non è una sottigliezza giuridica. È un fatto operativo che, ogni anno, riguarda migliaia di famiglie. Una premessa breve, perché tanto si sa L'art. 3 della 119/2017 disciplinava il regime transitorio degli adempimenti all'iscrizione (anno scolastico 2017/2018, prorogato al 2018/2019 dalla L. 108/2018). Dal 2019/2020 è in vigore il regime dell'art. 3-bis: il flusso dati passa direttamente tra ASL e scuole, scandito a date fisse. La famiglia viene coinvolta solo se segnalata come non in regola. Su questo non torniamo: la gente ormai lo sa. Andiamo dove sta il punto che invece pochi conoscono. Cosa accetta davvero l'art. 3-bis (e cosa NON accetta) Qui va detta subito una cosa che molti continuano a ignorare: l'art. 3-bis non prevede l'autocertificazione. L'autocertificazione DPR 445/2000 - quella in cui il genitore dichiarava sotto la propria responsabilità di essere "in possesso della documentazione" - era uno strumento dell'art. 3, il regime transitorio del 2017-2019. Con il passaggio a regime, non è più tra le opzioni accettabili sotto l'art. 3-bis. Chi continua a presentare autocertificazioni "alla vecchia maniera" si trova fuori dalla procedura, e nei casi 0-6 può perdere l'accesso al nido o alla materna. Le opzioni che la legge accetta sotto il regime dell'art. 3-bis sono, in sintesi: ✔️Documentazione vaccinale comprovante l'effettuazione dei vaccini obbligatori ✔️Documentazione di esonero, omissione o differimento rilasciata dai soggetti competenti ✔️Copia di formale richiesta di vaccinazione all'ASL che eseguirà le vaccinazioni secondo la schedula relativa all'età Tre opzioni "vere", una delle quali - l'opzione 3 - è quella sistematicamente disapplicata. La copia di formale richiesta di vaccinazione: la norma di legge che nessuno applica L'opzione 3 dice, esattamente, questo: se hai presentato all'ASL una richiesta formale protocollata di essere convocato per eseguire le vaccinazioni obbligatorie, quella richiesta vale come documentazione valida. Non i vaccini eseguiti: la richiesta. È una previsione che il legislatore ha inserito riconoscendo una realtà concreta: ritardi del SSN nelle convocazioni, errori dell'anagrafe vaccinale, scaglionamenti del calendario, situazioni cliniche in valutazione. Per tutti questi casi la legge stabilisce che la prova della volontà di adempiere, attestata dalla formale richiesta protocollata, vale come documento. Cosa succede nella pratica? Quasi nessuno la accetta. Le ASL la respingono sostenendo che "non è prova di immunizzazione". Diverse Regioni e ASL hanno emanato circolari amministrative che la escludono esplicitamente dall'elenco dei documenti accettabili (sì, per noi son tutte illecite, ma di fatto sbattono i bambini fuori). Sono atti che - di fatto - modificano la legge senza averne il potere. Una legge dello Stato prevede tre opzioni; circolari amministrative ne riconoscono solo due. È un cortocircuito istituzionale grave, perché su un terreno costituzionalmente sensibile come l'obbligo vaccinale lo stesso principio di proporzionalità richiamato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 5/2018) richiederebbe che le opzioni esistenti non venissero ristrette per via amministrativa.

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Pubblicato 20 giorni fa

🗓 GLI SPORTELLI CORVELVA 2026 Abbiamo riorganizzato il nostro servizio per garantirvi una presenza costante e fissa. Per tutto il 2026, gli sportelli informativi si terranno regolarmente ogni lunedì e giovedì. 🤝 Perché partecipare? Gli Sportelli Corvelva sono un momento di incontro con i nostri volontari, dove potrete porre domande e condividere situazioni particolari. Vengono effettuati in piccoli gruppi di 5 persone. Abbiamo scelto questa modalità perché i dubbi sono spesso comuni: la condivisione aiuta a capire che non si è soli e che molti altri genitori stanno affrontando il medesimo percorso. 🕒 Quando si svolgono? Ogni Lunedì e Giovedì (escluse le giornate festive). Nota bene: Se le richieste dovessero superare la disponibilità, aggiorneremo il calendario aggiungendo date extra. Vi invitiamo quindi a monitorare regolarmente il link ufficiale. 📝 Come prenotare Per partecipare allo sportello è necessario: ✔️ Essere Soci Corvelva. ✔️ Effettuare il login sul nostro sito nell'area riservata. ✔️ Prenotare la data preferita nella sezione "Sportelli Corvelva". ⚠️ IMPORTANTE: essendo i posti limitati (numero chiuso), vi chiediamo gentilmente di disdire la prenotazione sul sito qualora sopraggiungano impedimenti. In questo modo permetterete ad altri genitori di usufruire del servizio. Link per info e prenotazioni: 🔗https://www.corvelva.it/speciale-corvelva/sportello-informativo.html Corvelva Staff

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Pubblicato 20 giorni fa

https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html

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Pubblicato 20 giorni fa

Art. 1 comma 4 - Se non vaccini: la procedura reale, le sanzioni reali È probabilmente la domanda che più spaventa: "se non vaccino, cosa rischio?". La risposta, basata sulla legge, non sui titoli di giornale, è molto più ridimensionata di quanto immagini. L'articolo 1, comma 4 descrive una procedura in più passaggi, non un'automatica caduta in disgrazia. Step 1 - La convocazione ASL. L'ASL territorialmente competente convoca i genitori per un colloquio informativo. Non è un'audizione, non è un interrogatorio. È letteralmente un incontro in cui l'operatore fornisce informazioni sulle vaccinazioni e ne sollecita l'effettuazione. Hai diritto a conoscere l'oggetto del colloquio in anticipo, presentarti con un familiare o un consulente di fiducia (anche se lo troviamo poco logico), chiedere tutto per iscritto, mantenere il dissenso senza alcuna conseguenza immediata. Step 2 - La sanzione amministrativa. Se, dopo il colloquio, il genitore non adempie all'obbligo, scatta una sanzione amministrativa da €100 a €500. Punto. È questa la cifra prevista dalla legge. Ricorderai forse i titoli del 2017-2018 con cifre stratosferiche - €7.500, decadenza dalla potestà genitoriale, denunce penali. Quelle cifre apparivano nella primissima versione del decreto e in proposte di alcuni esponenti politici, ma non sono mai diventate legge. La 119/2017 ha fissato il range a 100-500 euro e così è rimasto. Step 3 - La "sanatoria" implicita. Importantissimo: non incorrono nella sanzione i genitori che, dopo la contestazione dell'ASL, provvedano alla vaccinazione (almeno il primo ciclo) entro il termine indicato nell'atto di contestazione. Esiste cioè una "seconda chiamata" che permette di rientrare senza pagare. Una sola sanzione, anche se i vaccini omessi sono dieci. Anche se i vaccini omessi sono tutti - esavalente + MPRV - l'ASL applica una sola sanzione. Si tiene conto del numero di obblighi non adempiuti nella determinazione della cifra entro il range 100-500, ma non si moltiplica per ogni antigene. Una nuova sanzione si applica solo se in seguito si commette una diversa violazione (per esempio: omissione di un richiamo successivo che però in assenza del richiamo precedente cessa di esistere come possibilità). Cosa NON succede. Vale la pena dirlo esplicitamente, perché molte mistificazioni vivono qui: Nessuna conseguenza penale. La sanzione è amministrativa. Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale. Nessuna sottrazione della potestà genitoriale. I tentativi di legare l'obbligo vaccinale alla "responsabilità genitoriale" sono stati esplicitamente respinti durante la conversione del decreto. Nessun pignoramento immediato. La sanzione, se non pagata, segue la procedura ordinaria: notifica, eventuale ingiunzione, possibilità di opposizione. L'opposizione. La sanzione può essere impugnata prima in via gerarchica (all'organo sovraordinato), poi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Con l'atto di opposizione si può chiedere la sospensione della sanzione fino alla conclusione del giudizio. Tempi: 6-12 mesi mediamente. In sintesi: l'obbligo ha porte di uscita e proporzioni gestibili La 119/2017 non è un sistema chiuso. Tre vie all'esenzione (immunizzazione naturale documentata, esenzione clinica, differimento) e una sanzione contenuta (€100-€500, una sola, impugnabile) sono il vero scheletro della parte sanitaria-individuale della legge. Tutto ciò che ti viene descritto come "automatico", "definitivo", "inevitabile" merita una verifica nel testo normativo prima di essere creduto. Il vero punto di pressione della 119/2017 non sta nella sanzione: sta nella macchina amministrativa scolastica, che riguarda - in modo asimmetrico - soprattutto la fascia 0-6 anni. E di questo parleremo nella prossima puntata. Nel prossimo post: art. 3-bis, l'iscrizione a scuola e il calendario annuo tra scuola, ASL e famiglie. Dove la 119/2017 mostra il suo volto più operativo e più contestabile. Seguici, condividi, conserva i post. Continuiamo a leggere la legge insieme.

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Pubblicato 20 giorni fa

Cosa dice davvero la Legge 119/2017 - Parte 2: esenzioni e conseguenze Da dove ripartiamo Nel primo post abbiamo fissato il perimetro reale dell'obbligo: dieci vaccini obbligatori (esavalente + MPRV), quattro raccomandati, e una serie di altre vaccinazioni che il Piano Nazionale propone ma che la legge non rende obbligatorie. Sapere dove finisce l'obbligo è il primo passo. Ora entriamo nel cuore di quello che la maggior parte dei genitori si trova a dover gestire concretamente: come la legge concede l'esenzione (sì, esiste e non è marginale) e cosa succede se decidi di non vaccinare. Anche qui, come per la parte precedente, scoprirai che la distanza tra la narrazione mediatica e il testo normativo è significativa. Pochi titoli di giornale lo raccontano con precisione: l'obbligo della 119/2017 non è un muro, è un percorso amministrativo con uscite laterali e conseguenze proporzionate. Vediamole. Art. 1 comma 2 - Le esenzioni: un diritto che esiste La narrazione pubblica sulla 119/2017 è spesso bicromatica: vaccini sì o vaccini no, obbligo o sanzione. La realtà giuridica è molto più articolata. La stessa legge che introduce l'obbligo riconosce tre situazioni di esenzione legittima. Sono scritte nero su bianco nell'articolo 1, comma 2, e troppo spesso vengono presentate come "casi rari" o "eccezioni residuali". Non lo sono anche se le cose nella realtà si complicano. 1. Immunizzazione per malattia naturale o sierologia. Se tuo figlio ha contratto naturalmente una malattia coperta dall'obbligo (per esempio il morbillo), la legge riconosce che l'organismo ha sviluppato l'immunità. Servono due strumenti per documentarla: Notifica del medico curante ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 15.12.1990 (notifica obbligatoria di malattia infettiva). Se il pediatra ha registrato l'evento a tempo debito, c'è già un atto formale che attesta la malattia. Analisi sierologica: un esame del sangue che misura gli anticorpi specifici. È accessibile anche dopo, e dimostra l'immunità presente al momento del prelievo. Per chi è già immune a un antigene, la legge specifica che il SSN dovrebbe fornire vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per cui esiste immunità. AIFA dovrebbe pubblicare la disponibilità di questi prodotti. Nei fatti, la disponibilità in Italia di vaccini monocomponenti è praticamente nulla. Il diritto esiste sulla carta, ma il prodotto no. È uno dei punti più contestati del sistema: una norma che riconosce un diritto e non lo rende esercitabile. 2. Esenzione clinica. Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale può attestare un accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. L'esenzione, in questo caso, è permanente per quel vaccino specifico (o per quei vaccini specifici). Non esiste un elenco "chiuso" delle condizioni che la giustificano: la decisione spetta al medico curante, che valuta caso per caso - storia clinica, eventi avversi pregressi, patologie concomitanti, condizioni immunitarie. 3. Differimento temporaneo. La stessa procedura può portare a un differimento (rinvio) della vaccinazione, anziché a un'esenzione definitiva. È utile in molte situazioni transitorie: una malattia in corso, un trattamento farmacologico, una condizione clinica che richiede tempo per essere valutata. Cosa serve in pratica. In tutti e tre i casi serve un atto scritto del medico - notifica, certificazione, attestazione. Il pediatra di famiglia o il medico di medicina generale è il soggetto giuridicamente competente. Il nodo politico. L'esenzione è il "respiro" che la legge stessa concede. Eppure, nella prassi, molte ASL sono restrittive nel riconoscerla, e molti medici sono reticenti a rilasciarla per timore di contenziosi. Il risultato è che un diritto previsto dalla legge viene eroso nella pratica. Conoscere la norma, esigere il confronto con il proprio curante, pretendere risposte scritte: sono i primi passi per non essere lasciato nel vuoto.

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Pubblicato 22 giorni fa

Sono passati quasi sei anni dalla scadenza dei tre anni. Le coperture vaccinali per morbillo, rosolia e parotite hanno superato a lungo la soglia OMS del 95% in molte regioni. Eppure nessun decreto ministeriale ha mai disposto la cessazione dell'obbligatorietà, nemmeno parziale, nemmeno per un singolo antigene. La clausola di revisione è rimasta lettera morta. È legittimo chiedersi: a cosa serviva, allora, scriverla? Una clausola che doveva garantire proporzionalità all'obbligo si è rivelata uno strumento puramente decorativo. Il caso della varicella: obbligo "a coorte". Il vaccino anti-varicella ha una particolarità: è obbligatorio solo per i nati dal 2017 in poi. I bambini nati nel 2016 o prima non hanno l'obbligo, anche se hanno meno di 16 anni. Conoscere la coorte di nascita di tuo figlio è quindi fondamentale. Art. 1 comma 1-quater - "Raccomandato" non significa "obbligatorio" L'articolo 1, comma 1-quater individua quattro vaccinazioni raccomandate (gratuite, offerte attivamente dal SSN): ✔️ anti-meningococcica B ✔️ anti-meningococcica C ✔️ anti-pneumococcica ✔️ anti-rotavirus Raccomandato significa: gratuito, offerto, ma facoltativo. Questi vaccini fanno parte del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) ma non rientrano negli adempimenti amministrativi della legge: la loro mancata somministrazione non genera sanzioni, non costituisce requisito per nido o materna, non va autocertificata, non viene segnalata alla ASL. In altre parole: puoi dire "no, grazie" senza alcuna conseguenza amministrativa. Negli anni successivi il PNPV si è arricchito di altre raccomandazioni: anti-HPV per maschi e femmine, anti-rotavirus universalizzato, anti-meningococco tetravalente ACWY, anti-influenza pediatrica. Nessuna è entrata nell'obbligo di legge. Tutto ciò che non è scritto negli articoli 1 commi 1 e 1-bis della 119/2017 non è obbligatorio per legge, per quanto possa essere fortemente raccomandato. Il punto critico: la "raccomandazione forte". In molte ASL, in molti studi pediatrici, la raccomandazione viene comunicata con un'enfasi che la rende indistinguibile dall'obbligo. Espressioni come "devi farlo", "è previsto dal calendario", "altrimenti ci sono problemi" - formalmente lecite se riferite a una buona pratica - diventano problematiche se generano nel genitore la convinzione errata di trovarsi davanti a un obbligo di legge. Il consenso informato (art. 32 Cost., Legge 219/2017) prevede che ogni trattamento sanitario sia preceduto da un'informazione chiara, completa e veritiera anche sul piano giuridico. In sintesi: il perimetro reale dell'obbligo La 119/2017 rende obbligatori dieci vaccini (sei dell'esavalente + quattro dell'MPRV) per i minori 0-16 anni. Tutto il resto è raccomandato: gratuito, offerto, ma non obbligatorio. Conoscere questo perimetro - e saperlo riconoscere quando ti viene presentato in modo confuso - è il primo atto di cittadinanza sanitaria consapevole. Nei prossimi giorni continueremo questa settimana di informazione: le esenzioni (art. 1 c. 2), cosa succede se non vaccini (art. 1 c. 4), l'iscrizione a scuola (artt. 3 e 3-bis), il "mito" delle classi separate (art. 4), e poi le sanzioni e le procedure di opposizione. Seguici, condividi, conserva i post. La 119/2017 non è una legge "complicata": è una legge che richiede di essere letta. E noi, articolo per articolo, te la leggiamo insieme. https://www.corvelva.it/area-legale/legge-119-2017/legge-119-2017-conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-di-prevenzione-vaccinale.html

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Pubblicato 22 giorni fa

Cosa dice davvero la Legge 119/2017 - Parte 1: vaccini obbligatori e raccomandati Premessa: perché ti chiediamo di leggere la legge Diventare genitori, oggi, significa anche imparare a navigare un tema spinoso: l'obbligatorietà vaccinale. Un tema che è arrivato nelle nostre case nel 2017 con il Decreto Lorenzin, convertito nella Legge 119/2017, e che da allora produce un flusso continuo di informazioni, spesso confuse, spesso allarmistiche, raramente fondate su una lettura precisa del testo normativo. Questo è il problema. La maggior parte dei neogenitori si trova a decidere su un atto sanitario importante avendo come unica fonte la voce della segreteria scolastica, la circolare ASL, l'articolo di giornale o il messaggio Whatsapp di turno. Quasi mai la legge. Eppure la legge, articolo per articolo, comma per comma, dice cose molto più articolate e meno univoche di quanto la narrazione pubblica lasci intendere. Per questo da Corvelva lanciamo una settimana di informazione dedicata alla 119/2017. Una serie di post che ti guida attraverso gli articoli operativi della legge, ti spiega cosa dice davvero, cosa non dice, dove c'è margine di interpretazione, quali diritti hai e quali strumenti puoi attivare. L'obiettivo non è dirti cosa fare. È metterti nelle condizioni di scegliere consapevolmente, sapendo davvero su quale terreno stai camminando. Cominciamo da qui: cosa la legge rende obbligatorio, cosa raccomanda, e perché la differenza conta. Art. 1 comma 1 - Le sei vaccinazioni obbligatorie "core" L'articolo 1 comma 1 della Legge 119/2017 rende obbligatorie sei vaccinazioni per tutti i minori da 0 a 16 anni (e per i minori stranieri non accompagnati): ✔️ anti-poliomielitica ✔️ anti-difterica ✔️ anti-tetanica ✔️ anti-epatite B ✔️ anti-pertosse ✔️ anti-Haemophilus influenzae tipo B Sono i sei antigeni del vaccino comunemente chiamato esavalente. Tre punti da fissare subito. Primo: l'obbligo è agganciato al Calendario Vaccinale Nazionale relativo alla coorte di nascita di tuo figlio. Tempistiche e richiami non sono uguali per chi è nato nel 2017 o nel 2024 - verifica sempre la versione applicabile. Secondo: l'obbligo riguarda la fascia 0-16 anni, non oltre. Terzo: la legge non specifica un prodotto. L'esavalente è la prassi industriale, non un obbligo normativo. Il diritto a richiedere formulazioni monocomponenti o parzialmente combinate è scritto nella stessa 119/2017 (ne parleremo nei prossimi post), anche se di fatto è poco esercitabile. Le contraddizioni di partenza. Il decreto fu adottato nel giugno 2017 motivando con "casi straordinari di necessità e urgenza" (art. 77 Cost.). La Regione Veneto contestò questo punto davanti alla Corte Costituzionale: non esisteva alcuna emergenza epidemiologica reale. La Corte, con la Sentenza 5/2018, respinse il ricorso pur non affermando un'urgenza in senso stretto: la decisione poggia sulla discrezionalità del legislatore in materia sanitaria, non su una conclamata emergenza. Un obbligo introdotto con strumento d'urgenza, su un'urgenza che la Corte stessa ha faticato a confermare. Art. 1 comma 1-bis - I quattro vaccini "rivedibili" che nessuno ha mai rivisto L'articolo 1, comma 1-bis introduce come obbligatori per tutti i minori 0-16 anni altri quattro vaccini: ✔️ anti-morbillo ✔️ anti-rosolia ✔️ anti-parotite ✔️ anti-varicella Sono i quattro antigeni del tetravalente MPRV. La clausola di revisione: una promessa rimasta sulla carta. Lo stesso comma 1-bis prevede una cosa decisiva: "decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero della Salute può disporre la cessazione dell'obbligatorietà, sulla base dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse e delle coperture vaccinali raggiunte". Tradotto: dall'estate 2020, se i numeri lo giustificavano, il Ministero avrebbe potuto togliere l'obbligo.

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Pubblicato 22 giorni fa

Da anni crediamo fortemente che il 5x1000 debba essere devoluto a realtà le cui finalità sono volte ad aiutare concretamente e direttamente chi ne ha più bisogno e siamo felici di consigliare anche quest’anno, di devolverlo a realtà come #IlSentierodiNicola. Aiutali ad aiutare! Vi ricordiamo i dati: Il Sentiero di Nicola Onlus C.F. 95212170161

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Pubblicato 27 giorni fa

LA CONOSCENZA È LA NOSTRA PRIMA DIFESA Spesso ci chiedete: "Da dove posso iniziare per approfondire?" oppure "Quali sono le basi scientifiche e legali per comprendere la situazione attuale?" La risposta è nella lettura. Per questo abbiamo curato una sezione Libri sul sito Corvelva che non è un semplice elenco, ma una vera e propria bibliografia ragionata, suddivisa per percorsi, per aiutarvi a trovare esattamente ciò che cercate. Che tu sia un genitore ai primi passi o un ricercatore esperto, abbiamo selezionato i testi migliori divisi in: 🌱Primo approccio: per chi vuole iniziare a porsi le giuste domande. 🔬Tecnico e scientifico: per chi non si accontenta e vuole studiare i dati. ⚖️Diritti e società: per comprendere le implicazioni legali e civili. 👤Testimonianze e vissuto: per dare voce a chi ha vissuto sulla propria pelle la realtà dei danni da vaccino. 🦠Speciale pandemia: un focus sui testi nati dall'emergenza Covid-19. ...e molto altro, inclusi testi in lingua straniera e approfondimenti critici. Esplora la nostra bibliografia completa:https://www.corvelva.it/approfondimenti/libri.html Buona lettura e buona consapevolezza! #Corvelva#Libri#ConsensoInformato#LibertàDiScelta#LettureConsigliate#CulturaLibera

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Pubblicato 27 giorni fa

Molti ci hanno chiesto che fine ha fatto l'altro vaccino antitetanico, l'Anatetal. Glaxosmithkline ha rinunciato alla sua commercializzazione e è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anatetall» il 23 dicembre 2021. Sappiamo che per tutto il 2022 fino anche ad inizio 2024 qualcuno lo ha reperito in qualche farmacia, ma era fino ad esaurimento scorte. Già dal 2018-2019, l'Anatetal era diventato introvabile ("carenza cronica"), una strategia spesso usata per abituare il mercato al passaggio verso i vaccini combinati (DTPa) prima della revoca definitiva. Ora ci sono solo i trivalenti. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/23/21A07504/sg

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