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Art. 1 comma 4 - Se non vaccini: la procedura reale, le sanzioni reali È probabilmente la domanda che più spaventa: "se non vaccino, cosa rischio?". La risposta, basata sulla legge, non sui titoli di giornale, è molto più ridimensionata di quanto immagini. L'articolo 1, comma 4 descrive una procedura in più passaggi, non un'automatica caduta in disgrazia. Step 1 - La convocazione ASL. L'ASL territorialmente competente convoca i genitori per un colloquio informativo. Non è un'audizione, non è un interrogatorio. È letteralmente un incontro in cui l'operatore fornisce informazioni sulle vaccinazioni e ne sollecita l'effettuazione. Hai diritto a conoscere l'oggetto del colloquio in anticipo, presentarti con un familiare o un consulente di fiducia (anche se lo troviamo poco logico), chiedere tutto per iscritto, mantenere il dissenso senza alcuna conseguenza immediata. Step 2 - La sanzione amministrativa. Se, dopo il colloquio, il genitore non adempie all'obbligo, scatta una sanzione amministrativa da €100 a €500. Punto. È questa la cifra prevista dalla legge. Ricorderai forse i titoli del 2017-2018 con cifre stratosferiche - €7.500, decadenza dalla potestà genitoriale, denunce penali. Quelle cifre apparivano nella primissima versione del decreto e in proposte di alcuni esponenti politici, ma non sono mai diventate legge. La 119/2017 ha fissato il range a 100-500 euro e così è rimasto. Step 3 - La "sanatoria" implicita. Importantissimo: non incorrono nella sanzione i genitori che, dopo la contestazione dell'ASL, provvedano alla vaccinazione (almeno il primo ciclo) entro il termine indicato nell'atto di contestazione. Esiste cioè una "seconda chiamata" che permette di rientrare senza pagare. Una sola sanzione, anche se i vaccini omessi sono dieci. Anche se i vaccini omessi sono tutti - esavalente + MPRV - l'ASL applica una sola sanzione. Si tiene conto del numero di obblighi non adempiuti nella determinazione della cifra entro il range 100-500, ma non si moltiplica per ogni antigene. Una nuova sanzione si applica solo se in seguito si commette una diversa violazione (per esempio: omissione di un richiamo successivo che però in assenza del richiamo precedente cessa di esistere come possibilità). Cosa NON succede. Vale la pena dirlo esplicitamente, perché molte mistificazioni vivono qui: Nessuna conseguenza penale. La sanzione è amministrativa. Nessuna iscrizione nel casellario giudiziale. Nessuna sottrazione della potestà genitoriale. I tentativi di legare l'obbligo vaccinale alla "responsabilità genitoriale" sono stati esplicitamente respinti durante la conversione del decreto. Nessun pignoramento immediato. La sanzione, se non pagata, segue la procedura ordinaria: notifica, eventuale ingiunzione, possibilità di opposizione. L'opposizione. La sanzione può essere impugnata prima in via gerarchica (all'organo sovraordinato), poi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Con l'atto di opposizione si può chiedere la sospensione della sanzione fino alla conclusione del giudizio. Tempi: 6-12 mesi mediamente. In sintesi: l'obbligo ha porte di uscita e proporzioni gestibili La 119/2017 non è un sistema chiuso. Tre vie all'esenzione (immunizzazione naturale documentata, esenzione clinica, differimento) e una sanzione contenuta (€100-€500, una sola, impugnabile) sono il vero scheletro della parte sanitaria-individuale della legge. Tutto ciò che ti viene descritto come "automatico", "definitivo", "inevitabile" merita una verifica nel testo normativo prima di essere creduto. Il vero punto di pressione della 119/2017 non sta nella sanzione: sta nella macchina amministrativa scolastica, che riguarda - in modo asimmetrico - soprattutto la fascia 0-6 anni. E di questo parleremo nella prossima puntata. Nel prossimo post: art. 3-bis, l'iscrizione a scuola e il calendario annuo tra scuola, ASL e famiglie. Dove la 119/2017 mostra il suo volto più operativo e più contestabile. Seguici, condividi, conserva i post. Continuiamo a leggere la legge insieme.